Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata
< Art. 179bis 2. Delitti contro la sfera personale riservata. / Ascolto e registrazione di conversazioni estranee
> Art. 179quater 2. Delitti contro la sfera personale riservata. / Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini

Art. 179ter 1

Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

č punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2


1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali