Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata
< Art.  179quinquies 2. Delitti contro la sfera personale riservata. / Registrazioni non punibili
> Art. 179septies 2. Delitti contro la sfera personale riservata. / Abuso di impianti di telecomunicazioni

Art. 179sexies 1

Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

1.  Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,

č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, č passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.

Se il terzo č una persona giuridica, una societā in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale2, il capoverso 1 č applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.


1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Ora: impresa individuale.


Stato 1° gennaio 2012
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