Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata
< Art. 177 1. Delitti contro l’onore. / Ingiuria
> Art. 179 2. Delitti contro la sfera personale riservata. / Violazione di segreti privati

Art. 178

Prescrizione

1 Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.1

2 Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 31.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali