Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 171 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Concordato giudiziale
> Art. 172 4. Disposizioni generali /
Art. 171bis
Revoca del fallimento
1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF1), l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2 Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.
Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali