Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 171 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Concordato giudiziale
> Art. 172 4. Disposizioni generali / …

Art. 171bis

Revoca del fallimento

1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF1), l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2 Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.


1 RS 281.1


Stato 1° maggio 2013
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