Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 170 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale
> Art. 171bis 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. / Revoca del fallimento

Art. 171

Concordato giudiziale

1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.

2 Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali