Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 161 1. Reati contro il patrimonio. / Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali
> Art. 162 2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

Art. 161bis 1

Manipolazione dei corsi

Chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé stesso o a terzi un indebito profitto

diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure

effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


1 Introdotto dall’art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 68; FF 1993 I 1077).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali