Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
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Art. 161
Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali
1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione, della direzione, dell’organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende,
in qualità di membro di un’autorità o di funzionario,
o in qualità di loro ausiliario,
ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di azioni, di altri titoli o effetti contabili corrispondenti della società o sul corso di opzioni su tali titoli negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sè o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione,
è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.1
3. 2
4.3 Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.
5.4 I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501; FF 2007 407).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501; FF 2007 407).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501; FF 2007 407).