Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 150 1. Reati contro il patrimonio. / Conseguimento fraudolento di una prestazione
> Art. 151 1. Reati contro il patrimonio. / Danno patrimoniale procurato con astuzia

Art. 150bis 1

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice

1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l’elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice č punito, a querela di parte, con la multa.2

2 Il tentativo e la complicitā sono punibili.


1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali