Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 149 1. Reati contro il patrimonio. / Frode dello scotto
> Art. 150bis 1. Reati contro il patrimonio. / Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice

Art. 150

Conseguimento fraudolento di una prestazione

Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa č data soltanto a pagamento, in modo particolare l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

l’accesso ad una rappresentazione, ad un’esposizione o ad una manifestazione simile,

il funzionamento di un impianto per l’elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,

č punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali