Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 141 1. Reati contro il patrimonio. / Sottrazione di una cosa mobile
> Art. 142 1. Reati contro il patrimonio. / Sottrazione di energia
Art. 141bis
Impiego illecito di valori patrimoniali
Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontā č punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Stato 1° gennaio 2012
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