Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
< Art. 140 1. Reati contro il patrimonio. / Rapina
> Art. 141bis 1. Reati contro il patrimonio. / Impiego illecito di valori patrimoniali
Art. 141
Sottrazione di una cosa mobile
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole č punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Stato 1° gennaio 2012
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