Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integritā della persona
< Art. 128 4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Omissione di soccorso
> Art. 129 4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Esposizione a pericolo della vita altrui
Art. 128bis 1
Falso allarme
Chiunque, cosciente della gratuitā del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Stato 1° gennaio 2012
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