Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona
< Art. 127 4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Abbandono
> Art. 128bis 4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. / Falso allarme

Art. 1281

Omissione di soccorso

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,

chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).


Stato 1° gennaio 2012
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