Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo secondo: Della punibilitā
< Art. 9 4. Condizioni personali
> Art. 11 1. Crimini e delitti. / Commissione per omissione

Art. 10

1. Crimini e delitti.

Definizioni

1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravitā della pena comminata.

2 Sono crimini i reati per cui č comminata una pena detentiva di oltre tre anni.

3 Sono delitti i reati per cui č comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.


Stato 1° gennaio 2012
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