Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato 21

(108a‒108d)

Traduzione2

Convenzione
dell’Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti
finanziari detenuti presso un intermediario

Conclusa all’Aia il 5 luglio 2006

Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 20083

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 settembre 2009

Applicata unilateralmente dalla Svizzera dal 1° gennaio 2010

Gli Stati firmatari della presente convenzione,

coscienti della necessità urgente, in un mercato finanziario mondiale sempre più esteso, di garantire certezza e prevedibilità alla determinazione della legge applicabile agli strumenti finanziari che oggi sono detenuti comunemente tramite sistemi di compensazione e regolamento o altri intermediari,

consapevoli dell’importanza di ridurre il rischio giuridico, il rischio sistemico e i costi corrispondenti connessi alle operazioni transfrontaliere riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario in modo da agevolare i flussi internazionali di capitali e l’accesso ai mercati dei capitali,

desiderosi di adottare disposizioni comuni sulla legge applicabile agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario che siano vantaggiose per tutti gli Stati, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico,

riconoscendo che l’«approccio del paese dell’intermediario di pertinenza» (PRIMA) come determinato dagli accordi sui conti con gli intermediari assicura la necessaria certezza e prevedibilità del diritto,

hanno deciso di stipulare una convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capo I: Definizioni e campo di applicazione

Art. 1 Definizioni e interpretazione

Art. 2 Campo di applicazione della convenzione e della legge applicabile

Art. 3 Carattere internazionale di una situazione

Capo II: Legge applicabile

Art. 4 Criterio di collegamento principale

Art. 5 Criteri di collegamento sussidiari

Art. 6 Circostanze escluse

Art. 7 Protezione dei diritti in caso di cambiamento della legge applicabile

Art. 8 Insolvenza

Capo III: Disposizioni generali

Art. 9 Carattere universale della convenzione

Art. 10 Esclusione del rinvio

Art. 11 Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria

Art. 12 Determinazione della legge applicabile per Stati a più unità

Art. 13 Interpretazione uniforme

Art. 14 Esame del funzionamento pratico della convenzione

Capo IV: Disposizioni transitorie

Art. 15 Priorità tra i diritti sorti prima e dopo l’entrata in vigore della convenzione

Art. 16 Accordi sui conti conclusi e conti titoli aperti prima dell’entrata in vigore della convenzione

Capo V: Clausole finali

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

Art. 18 Organizzazioni regionali di integrazione economica

Art. 19 Entrata in vigore

Art. 20 Stati a più unità

Art. 21 Riserve

Art. 22 Dichiarazioni

Art. 23 Denuncia

Art. 24 Notifiche da parte del depositario

1 RU 2011 1771; FF 2006 8655
2 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
3 Art. 1 cpv. 1 del DF del 3 ott. 2008 (RU 2009 6579)


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali