Allegato 21
(108a‒108d)
Traduzione2
Convenzione
dell’Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti
finanziari detenuti presso un intermediario
Conclusa all’Aia il 5 luglio 2006
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 20083
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 settembre 2009
Applicata unilateralmente dalla Svizzera dal 1° gennaio 2010
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
coscienti della necessità urgente, in un mercato finanziario mondiale sempre più esteso, di garantire certezza e prevedibilità alla determinazione della legge applicabile agli strumenti finanziari che oggi sono detenuti comunemente tramite sistemi di compensazione e regolamento o altri intermediari,
consapevoli dell’importanza di ridurre il rischio giuridico, il rischio sistemico e i costi corrispondenti connessi alle operazioni transfrontaliere riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario in modo da agevolare i flussi internazionali di capitali e l’accesso ai mercati dei capitali,
desiderosi di adottare disposizioni comuni sulla legge applicabile agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario che siano vantaggiose per tutti gli Stati, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico,
riconoscendo che l’«approccio del paese dell’intermediario di pertinenza» (PRIMA) come determinato dagli accordi sui conti con gli intermediari assicura la necessaria certezza e prevedibilità del diritto,
hanno deciso di stipulare una convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Capo I: Definizioni e campo di applicazione
Art. 1 Definizioni e interpretazioneArt. 2 Campo di applicazione della convenzione e della legge applicabile
Art. 3 Carattere internazionale di una situazione
Capo II: Legge applicabile
Art. 4 Criterio di collegamento principaleArt. 5 Criteri di collegamento sussidiari
Art. 6 Circostanze escluse
Art. 7 Protezione dei diritti in caso di cambiamento della legge applicabile
Art. 8 Insolvenza
Capo III: Disposizioni generali
Art. 9 Carattere universale della convenzioneArt. 10 Esclusione del rinvio
Art. 11 Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria
Art. 12 Determinazione della legge applicabile per Stati a più unità
Art. 13 Interpretazione uniforme
Art. 14 Esame del funzionamento pratico della convenzione
Capo IV: Disposizioni transitorie
Art. 15 Priorità tra i diritti sorti prima e dopo l’entrata in vigore della convenzioneArt. 16 Accordi sui conti conclusi e conti titoli aperti prima dell’entrata in vigore della convenzione
Capo V: Clausole finali
Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesioneArt. 18 Organizzazioni regionali di integrazione economica
Art. 19 Entrata in vigore
Art. 20 Stati a più unità
Art. 21 Riserve
Art. 22 Dichiarazioni
Art. 23 Denuncia
Art. 24 Notifiche da parte del depositario
1 RU 2011 1771; FF 2006 8655
2 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
3 Art. 1 cpv. 1 del DF del 3 ott. 2008 (RU 2009 6579)