Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Diritti reali
< Art. 98a I. Competenza / 3. Beni culturali
> Art. 100 II. Diritto applicabile / 2. Cose mobili / a. Principio

Art. 99

II. Diritto applicabile

1. Fondi

1 I diritti reali su fondi sono regolati dal diritto del luogo di situazione.

2 Per le pretese derivanti da immissioni da un fondo si applicano le disposizioni della presente legge sugli atti illeciti (art. 138).


Stato 1° gennaio 2011
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