Capitolo 7: Diritti reali
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Art. 98
2. Cose mobili
1 Per le azioni concernenti diritti reali su cose mobili sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.
2 Sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.1
1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Stato 1° gennaio 2011
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