Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Diritto successorio
< Art. 94 II. Diritto applicabile / 5. Capacitā di disporre
> Art. 96 III. Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri

Art. 95

6. Contratti successori e disposizioni reciproche a causa di morte

1 Il contratto successorio č regolato dal diritto del domicilio del disponente al momento della stipulazione.

2 Se il disponente sottopone contrattualmente l’intera successione al suo diritto nazionale, quest’ultimo surroga quello domiciliare.

3 Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale comune da loro scelto.

4 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e sulla capacitā di disporre (art. 93 e 94).


Stato 1° maggio 2013
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