Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Diritto successorio
< Art. 90 II. Diritto applicabile / 1. Ultimo domicilio in Svizzera
> Art. 92 II. Diritto applicabile / 3. Estensione dello stato successorio e liquidazione della successione

Art. 91

2. Ultimo domicilio all’estero

1 La successione di una persona con ultimo domicilio all’estero č regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.

2 In quanto i tribunali o le autoritā svizzeri del luogo di origine siano competenti giusta l’articolo 87, la successione di uno svizzero con ultimo domicilio all’estero č regolata dal diritto svizzero, eccetto che, per testamento o contratto successorio, l’ereditando abbia riservato espressamente il diritto del suo ultimo domicilio.


Stato 1° maggio 2013
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