Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 8c X. Azione in via adesiva nel processo penale
> Art. 10 XII. Provvedimenti cautelari

Art. 9

XI. Liti- spendenza1

1 Se un’azione concernente lo stesso oggetto č giā pendente all’estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.

2 Determinante per la litispendenza in Svizzera č il momento del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione. A tal fine, basta l’apertura della procedura di conciliazione.

3 Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.


1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).


Stato 1° gennaio 2011
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