Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Diritto successorio
< Art. 87 I. Competenza / 2. Foro di origine
> Art. 89 I. Competenza / 4. Provvedimenti conservativi

Art. 88

3. Foro del luogo di situazione

1 Se l’ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all’estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere non se ne occupino.

2 Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi per primi.


Stato 1° maggio 2013
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