Capitolo 4: Filiazione
Sezione 4: Effetti della filiazione
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> Art. 80 I. Competenza / 2. Foro di origine
Art. 79
I. Competenza
1. Principio
1 Per le azioni concernenti i rapporti tra genitori e figlio, segnatamente per l’azione di mantenimento del figlio, sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto.
2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 86 a 89).
Stato 1° gennaio 2011
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