Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Filiazione
Sezione 4: Effetti della filiazione
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Art. 79

I. Competenza

1. Principio

1 Per le azioni concernenti i rapporti tra genitori e figlio, segnatamente per l’azione di mantenimento del figlio, sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto.

2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 86 a 89).


Stato 1° gennaio 2011
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