Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 6 V. Costituzione in giudizio del convenuto
> Art. 8 VII. Domanda riconvenzionale

Art. 7

VI. Patto d’arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria competenza, eccetto che:

a.
il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b.
il tribunale accerti la caducitą, l’inefficacia o l’inadempibilitą del patto d’arbitrato, ovvero
c.
il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

Stato 1° gennaio 2011
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