Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 6 V. Costituzione in giudizio del convenuto
> Art. 8 VII. Domanda riconvenzionale
Art. 7
VI. Patto d’arbitrato
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria competenza, eccetto che:
- a.
- il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
- b.
- il tribunale accerti la caducitą, l’inefficacia o l’inadempibilitą del patto d’arbitrato, ovvero
- c.
- il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.
Stato 1° gennaio 2011
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