Capitolo 3a: Unione domestica registrata
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Art. 65d
IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui č stata registrata l’unione domestica
Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera se:
- a.
- pronunciati nello Stato in cui č stata registrata l’unione domestica; e
- b.
- la proposizione dell’azione o dell’istanza in uno Stato la cui competenza č riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.
Stato 1° gennaio 2011
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