Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3a: Unione domestica registrata
< Art. 65c III. Diritto applicabile
> Art. 66 I. Competenza / 1. Principio

Art. 65d

IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui č stata registrata l’unione domestica

Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera se:

a.
pronunciati nello Stato in cui č stata registrata l’unione domestica; e
b.
la proposizione dell’azione o dell’istanza in uno Stato la cui competenza č riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali