Capitolo 3: Diritto matrimoniale
Sezione 4: Divorzio e separazione
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> Art. 65a I. Applicazione del capitolo 3
Art. 65
VI. Decisioni straniere
1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.
2 Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, č riconosciuta in Svizzera soltanto se:
- a.
- all’atto dell’introduzione dell’azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;
- b.
- il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o
- c.
- il coniuge convenuto č d’accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.
Stato 1° gennaio 2011
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