Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Diritto matrimoniale
Sezione 4: Divorzio e separazione
< Art. 64 V. Completamento o modifica di una decisione
> Art. 65a I. Applicazione del capitolo 3

Art. 65

VI. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.

2 Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, č riconosciuta in Svizzera soltanto se:

a.
all’atto dell’introduzione dell’azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;
b.
il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o
c.
il coniuge convenuto č d’accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.

Stato 1° gennaio 2011
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