Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 5 IV. Proroga di foro
> Art. 7 VI. Patto d’arbitrato
Art. 6
V. Costituzione in giudizio del convenuto
Nelle controversie patrimoniali, l’incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito, sempreché quest’ultimo non possa declinare la propria competenza giusta l’articolo 5 capoverso 3.
Stato 1° gennaio 2011
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