Capitolo 3: Diritto matrimoniale
Sezione 4: Divorzio e separazione
< Art. 58 III. Decisioni straniere
> Art. 60 I. Competenza / 2. Foro di origine
Art. 59
I. Competenza
1. Principio
Per le azioni di divorzio o separazione sono competenti:
- a.
- i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto;
- b.
- i tribunali svizzeri del domicilio dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno od č cittadino svizzero.
Stato 1° gennaio 2011
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