Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Diritto matrimoniale
Sezione 4: Divorzio e separazione
< Art. 58 III. Decisioni straniere
> Art. 60 I. Competenza / 2. Foro di origine

Art. 59

I. Competenza

1. Principio

Per le azioni di divorzio o separazione sono competenti:

a.
i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto;
b.
i tribunali svizzeri del domicilio dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno od č cittadino svizzero.

Stato 1° gennaio 2011
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