Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Diritto matrimoniale
Sezione 2: Effetti del matrimonio in generale
< Art. 47 I. Competenza / 2. Foro di origine
> Art. 49 II. Diritto applicabile / 2. Obbligo di mantenimento

Art. 48

II. Diritto applicabile

1. Principio

1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi.

2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio pił strettamente connesso con la fattispecie.

3 Se competenti giusta l’articolo 47, i tribunali o le autoritą svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali