Capitolo 3: Diritto matrimoniale
Sezione 2: Effetti del matrimonio in generale
< Art. 47 I. Competenza / 2. Foro di origine
> Art. 49 II. Diritto applicabile / 2. Obbligo di mantenimento
Art. 48
II. Diritto applicabile
1. Principio
1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi.
2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio pił strettamente connesso con la fattispecie.
3 Se competenti giusta l’articolo 47, i tribunali o le autoritą svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.
Stato 1° gennaio 2011
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