Capitolo 2: Persone fisiche
< Art. 40 IV. Nome / 4. Iscrizione nei registri dello stato civile
> Art. 42 V. Dichiarazione di scomparsa / 2. Dichiarazione estera di scomparsa e di morte
Art. 41
V. Dichiarazione di scomparsa
1. Competenza e diritto applicabile
1 Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autoritą svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso.
2 I tribunali o le autoritą svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.
3 Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.
Stato 1° gennaio 2011
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