Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 2 I. In genere
> Art. 4 III. Convalida del sequestro
Art. 3
II. Foro di necessità
Se la presente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento all’estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.
Stato 1° gennaio 2011
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