Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 5: Riconoscimento e esecuzione di decisioni straniere
< Art. 28 II. Esecuzione
> Art. 30 IV. Transazione giudiziale

Art. 29

III. Procedura

1 L’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All’istanza vanno allegati:

a.
un esemplare completo e autenticato della decisione;
b.
un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,
c.
in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.

2 La parte che si oppone all’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere sentita; essa può produrre le proprie prove.

3 Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.


Stato 1° gennaio 2011
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