Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 1
> Art. 3 II. Foro di necessitą

Art. 2

I. In genere

Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autoritą svizzeri del domicilio del convenuto.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali