Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 1
> Art. 3 II. Foro di necessitą
Art. 2
I. In genere
Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autoritą svizzeri del domicilio del convenuto.
Stato 1° gennaio 2011
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