Capitolo 13: Disposizioni finali
Sezione 2: Disposizioni transitorie
< Art. 198 II. Diritto transitorio / 2. Diritto applicabile
> Art. 200
Art. 199
3. Ricono- scimento e esecuzione di decisioni straniere
Se l’istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera č pendente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l’esecuzione sono regolati dalla presente legge.
Stato 1° gennaio 2011
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