Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 13: Disposizioni finali
Sezione 2: Disposizioni transitorie
< Art. 198 II. Diritto transitorio / 2. Diritto applicabile
> Art. 200

Art. 199

3. Ricono- scimento e esecuzione di decisioni straniere

Se l’istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera č pendente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l’esecuzione sono regolati dalla presente legge.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali