Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 3: Diritto applicabile
< Art. 18 VI. Norme svizzere d’applicazione necessaria
> Art. 20 I. Domicilio, dimora abituale e stabile organizzazione delle persone fisiche

Art. 19

VII. Considerazione di norme straniere d’applicazione necessaria

1 Può essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di un diritto diverso da quello richiamato dalla presente legge qualora, secondo la concezione giuridica svizzera, interessi degni di protezione e manifestamente preponderanti di una parte lo richiedano e la fattispecie sia strettamente connessa con tale diritto.

2 Per stabilire se si debba tener conto di tale norma, se ne esaminerà lo scopo e le conseguenze per una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali