Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 12: Arbitrato internazionale
< Art. 188 VIII. Decisione nel merito / 2. Decisione parziale
> Art. 190 IX. Carattere definitivo. Impugnazione / 1. Principio

Art. 189

3. Lodo

1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.

2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.


Stato 1° gennaio 2011
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