Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 3: Diritto applicabile
< Art. 17 V. Clausola di riserva
> Art. 19 VII. Considerazione di norme straniere d’applicazione necessaria

Art. 18

VI. Norme svizzere d’applicazione necessaria

Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, dato il loro scopo particolare, devono essere imperativamente applicate indipendentemente dal diritto richiamato dalla presente legge.


Stato 1° gennaio 2011
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