Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 3: Diritto applicabile
< Art. 17 V. Clausola di riserva
> Art. 19 VII. Considerazione di norme straniere d’applicazione necessaria
Art. 18
VI. Norme svizzere d’applicazione necessaria
Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, dato il loro scopo particolare, devono essere imperativamente applicate indipendentemente dal diritto richiamato dalla presente legge.
Stato 1° gennaio 2011
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