Capitolo 12: Arbitrato internazionale
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Art. 179
IV. Arbitri
1. Costituzione del tribunale arbitrale
1 Gli arbitri sono nominati, revocati e sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti.
2 Se tale pattuizione manca, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questi applica per analogia le disposizioni del CPC1 concernenti la designazione, la destituzione o la sostituzione degli arbitri.2
3 Il giudice cui è stata affidata la nomina di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.
1 RS 272
2 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Stato 1° gennaio 2011
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