Capitolo 11: Fallimento e concordato
< Art. 168 II. Procedura / 2. Provvedimenti conservativi
> Art. 170 III. Conseguenze giuridiche / 1. In genere
Art. 169
3. Pubblicazione
1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento č pubblicata.
2 Essa č comunicata all’ufficio di esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, all’ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come anche, se č il caso, all’Istituto federale della proprietā intellettuale1. La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della procedura fallimentare e per la revoca del fallimento.
1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Stato 1° gennaio 2011
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