Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 11: Fallimento e concordato
< Art. 168 II. Procedura / 2. Provvedimenti conservativi
> Art. 170 III. Conseguenze giuridiche / 1. In genere

Art. 169

3. Pubblicazione

1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento č pubblicata.

2 Essa č comunicata all’ufficio di esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, all’ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come anche, se č il caso, all’Istituto federale della proprietā intellettuale1. La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della procedura fallimentare e per la revoca del fallimento.


1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.


Stato 1° gennaio 2011
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