Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Società
< Art. 164a VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 5. Disposizioni comuni / b. Luogo dell’esecuzione e foro
> Art. 165 VII. Decisioni straniere

Art. 164b1

c. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio all’estero

La validità dell’assoggettamento di una società svizzera a un altro ordinamento giuridico straniero e della fusione, della scissione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio tra società straniere è riconosciuta in Svizzera se tali operazioni sono valide secondo i rispettivi ordinamenti giuridici.


1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).


Stato 1° gennaio 2011
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