Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Società
< Art. 163d VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 4. Scissione e trasferimento di patrimonio
> Art. 164a VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 5. Disposizioni comuni / b. Luogo dell’esecuzione e foro

Art. 1641

5. Disposizioni comuni

a. Cancellazione dal registro di commercio

1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se la relazione di un perito revisore abilitato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione o consentono alla cancellazione.3

2 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, è inoltre necessario:

a.
provare che la fusione o la scissione ha acquisito validità giuridica secondo il diritto applicabile alla società straniera; e
b.4
che un perito revisore abilitato attesti che la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote sociali o i diritti societari cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un conguaglio o un’indennità eventuali.

1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 221.301
3 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
4 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).


Stato 1° gennaio 2011
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