Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Società
< Art. 163c VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 3. Fusione / c. Contratto di fusione
> Art. 164 VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 5. Disposizioni comuni / a. Cancellazione dal registro di commercio

Art. 163d1

4. Scissione e trasferimento di patrimonio

1 Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio a cui partecipano una società svizzera e una società straniera. L’articolo 163b capoverso 3 non si applica al trasferimento di patrimonio.

2 Per il rimanente, la scissione e il trasferimento di patrimonio sono regolati dal diritto applicabile alla società che opera la scissione o che trasferisce il suo patrimonio a un altro soggetto giuridico.

3 Per quanto concerne il contratto di scissione, se le condizioni di cui all’articolo 163c capoverso 2 sono soddisfatte, si presume che esso sia disciplinato dal diritto applicabile alla società che opera la scissione. Tali norme si applicano per analogia al contratto di trasferimento.


1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).


Stato 1° gennaio 2011
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