Capitolo 10: Società
< Art. 162 VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 1. Trasferimento della società dall’estero in Svizzera / b. Momento determinante
> Art. 163a VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 3. Fusione / a. Fusione con una società svizzera
Art. 1631
2. Trasferimento della società dalla Svizzera all’estero
1 Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere giusta il diritto straniero.
2 I creditori devono essere pubblicamente diffidati a far valere i loro crediti, facendo loro presente l’imminente modifica dello statuto societario. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione si applica per analogia.
3 Sono fatte salve le disposizioni sulle misure preventive di protezione in caso di conflitti internazionali ai sensi dell’articolo 61 della legge federale dell’8 ottobre 19823 sull’approvvigionamento economico del Paese.
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 221.301
3 RS 531