Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 3: Diritto applicabile
< Art. 15 III. Clausola d’eccezione
> Art. 17 V. Clausola di riserva

Art. 16

IV. Accertamento del diritto straniero

1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d’ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti.

2 Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero.


Stato 1° gennaio 2011
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