Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 3: Diritto applicabile
< Art. 15 III. Clausola d’eccezione
> Art. 17 V. Clausola di riserva
Art. 16
IV. Accertamento del diritto straniero
1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d’ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti.
2 Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali