Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 3: Diritto applicabile
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> Art. 14 II. Rinvio di ritorno e rinvio altrove
Art. 13
I. Estensione del rinvio
Laddove la presente legge richiami un diritto straniero, il rinvio si riferisce a tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla fattispecie. Il carattere di diritto pubblico attribuito a una disposizione del diritto straniero non ne inficia l’applicabilitą.
Stato 1° gennaio 2011
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