Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 3: Diritto applicabile
< Art. 12
> Art. 14 II. Rinvio di ritorno e rinvio altrove

Art. 13

I. Estensione del rinvio

Laddove la presente legge richiami un diritto straniero, il rinvio si riferisce a tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla fattispecie. Il carattere di diritto pubblico attribuito a una disposizione del diritto straniero non ne inficia l’applicabilitą.


Stato 1° gennaio 2011
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