Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7a: Strumenti finanziari detenuti presso un intermediario
< Art. 108c III. Diritto applicabile
> Art. 109 I. Competenza

Art. 108d

IV. Decisioni straniere

Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

a.
nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o
b.
nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.

Stato 1° gennaio 2011
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