Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Diritti reali
< Art. 107 II. Diritto applicabile / 3. Norme speciali / c. Mezzi di trasporto
> Art. 108a I. Definizione

Art. 108

III. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei fondi.

2 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

a.
nello Stato di domicilio del convenuto;
b.
nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente.
c.
1

1 Abrogata dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6579; FF 2006 8533).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali