Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 2: Competenza
< Art. 9 XI. Liti- spendenza
> Art. 11 XIII. Assistenza giudiziaria / 1. Mediazione per l’assistenza giudiziaria

Art. 101

XII. Provvedimenti cautelari2

Sono competenti a prendere provvedimenti cautelari:

a.
i tribunali e le autoritą svizzeri competenti nel merito; oppure
b.
i tribunali e le autoritą svizzeri del luogo in cui dev’essere eseguito il provvedimento.

1 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali