Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Tasse nella procedura di fallimento
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> Art. 48 Tassa di giustizia

Art. 47 Procedure complesse

1 Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l’amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall’autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato.

2 Per queste procedure l’autorità di vigilanza può inoltre aumentare la tariffa delle indennità dei membri della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 e 4), che l’amministrazione sia ordinaria o speciale.


Stato 1° gennaio 2011
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