Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento
I. Del pignoramento
< Art. 95 A. Esecuzione / 7. Ordine del pignoramento / a. In generale
> Art. 96 B. Effetti del pignoramento
Art. 95a1
b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato
I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.
1 Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali