Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art. 8a E. Verbali e registri / 2. Consultazione
> Art. 10 G. Ricusazione
Art. 9
F. Deposito di somme e di oggetti preziosi
Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali