Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
< Art.  8a E. Verbali e registri / 2. Consultazione
> Art. 10 G. Ricusazione

Art. 9

F. Deposito di somme e di oggetti preziosi

Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.


Stato 1° gennaio 2012
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